Ordinanza 332/2005 (ECLI:IT:COST:2005:332)
Massima numero 29713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 332/05. LAVORO E OCCUPAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO - CREDITI RETRIBUTIVI NASCENTI DA PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INTERCORSO TRA LE MEDESIME PARTI - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SECONDO RAPPORTO DI LAVORO - DEDOTTA LESIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 332/05. LAVORO E OCCUPAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO - CREDITI RETRIBUTIVI NASCENTI DA PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INTERCORSO TRA LE MEDESIME PARTI - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SECONDO RAPPORTO DI LAVORO - DEDOTTA LESIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2948, numero 4, del codice civile, nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le medesime parti. Il giudice 'a quo', infatti, erra nella ricognizione del “diritto vivente” e, quindi, muove da un errato presupposto interpretativo, poiché il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel precedente giurisprudenziale cui lo stesso si riferisce è inerente a questioni diverse e con specifico riferimento ad esse (successione di contratti stagionali e non a tempo indeterminato), mentre la giurisprudenza successiva, in ipotesi di successione di rapporti a tempo indeterminato tra le stesse parti, ha fatto applicazione del diverso principio, la cui affermazione è auspicata dal giudice rimettente.
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2948, numero 4, del codice civile, nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le medesime parti. Il giudice 'a quo', infatti, erra nella ricognizione del “diritto vivente” e, quindi, muove da un errato presupposto interpretativo, poiché il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel precedente giurisprudenziale cui lo stesso si riferisce è inerente a questioni diverse e con specifico riferimento ad esse (successione di contratti stagionali e non a tempo indeterminato), mentre la giurisprudenza successiva, in ipotesi di successione di rapporti a tempo indeterminato tra le stesse parti, ha fatto applicazione del diverso principio, la cui affermazione è auspicata dal giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2948
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte