Ordinanza 333/2005 (ECLI:IT:COST:2005:333)
Massima numero 29714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/07/2005;  Decisione del  13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29715


Titolo
ORD. 333/05 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RAGIONE DEL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Le ordinanze di rimessone, infatti, sono prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte