Ordinanza 333/2005 (ECLI:IT:COST:2005:333)
Massima numero 29715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
29714
Titolo
ORD. 333/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RAGIONE DEL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SULL’ACCUSA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 333/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RAGIONE DEL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SULL’ACCUSA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l’ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze nn. 56 e 11 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati, precisando che nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito “da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito” e che “l’udienza di comparizione, […] risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative”.
- Prec. specifici ordinanze citate nn. 231/2003, 56 e 11/2004.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l’ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze nn. 56 e 11 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati, precisando che nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito “da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito” e che “l’udienza di comparizione, […] risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative”.
- Prec. specifici ordinanze citate nn. 231/2003, 56 e 11/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Altri parametri e norme interposte