Ordinanza 334/2005 (ECLI:IT:COST:2005:334)
Massima numero 29716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
13/07/2005; Decisione del
13/07/2005
Deposito del 26/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 334/05. SPESE DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO SIA STATO ADOTTATO DA UN GIUDICE COLLEGIALE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DELLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE NELLA MATERIA DELLA COMPETENZA, IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 334/05. SPESE DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO SIA STATO ADOTTATO DA UN GIUDICE COLLEGIALE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, LESIONE DELLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE NELLA MATERIA DELLA COMPETENZA, IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. La Corte, infatti, ha già dichiarato non fondata identica questione, con riferimento all’art. 76 della Costituzione; mentre, in riferimento agli altri parametri evocati, osserva che, in relazione all’art. 25 della Costituzione, la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non certamente la competenza; che non sussiste violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché , in ossequio alle esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse, non vi è irragionevolezza nel sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico; che, da ultimo, la violazione dell’art. 24 della Costituzione, è sfornita di motivazione, essendo apoditticamente affermata dal giudice rimettente.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. La Corte, infatti, ha già dichiarato non fondata identica questione, con riferimento all’art. 76 della Costituzione; mentre, in riferimento agli altri parametri evocati, osserva che, in relazione all’art. 25 della Costituzione, la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non certamente la competenza; che non sussiste violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché , in ossequio alle esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse, non vi è irragionevolezza nel sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico; che, da ultimo, la violazione dell’art. 24 della Costituzione, è sfornita di motivazione, essendo apoditticamente affermata dal giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 170
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte