Sentenza 335/2005 (ECLI:IT:COST:2005:335)
Massima numero 29717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
29718
Titolo
SENT. 335/05 A. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE RIMESSA A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - RICORSO DEL GOVERNO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 335/05 A. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE RIMESSA A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - RICORSO DEL GOVERNO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, il quale rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti. Infatti, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29). Tale tributo è da considerarsi statale e non proprio della Regione. La norma denunciata è pertanto incostituzionale nella parte in cui attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, il quale rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti. Infatti, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29). Tale tributo è da considerarsi statale e non proprio della Regione. La norma denunciata è pertanto incostituzionale nella parte in cui attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/04/2004
n. 7
art. 44
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 29