Sentenza 335/2005 (ECLI:IT:COST:2005:335)
Massima numero 29718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29717


Titolo
SENT. 335/05 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IMPOSTE E TASSE - TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI - METODO DI DETERMINAZIONE RIMESSO A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI DA GARANTIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, E CONCORRENTE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI INVOCATI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza, meramente invocati dal ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che rimette al decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/04/2004  n. 7  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  05/01/1994  n. 36  art. 13    co. 3