Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 336/05 B. TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/05 B. TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 86
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 87
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 88
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 89
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 90
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 91
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 92
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 93
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 94
co.
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 95
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte