Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Impugnazione di disposizioni di legge di un soggetto ad autonomia speciale - Sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale - Ammissibilità delle questioni. (Classif. 113002).
Ove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio deve avvenire attraverso l'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale.
Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite l'evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. Tali elementi vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. (Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 174/2020 - mass. 43053; S. 130/2020 - mass. 43488; S. 43/2020 - mass. 42976; S. 153/2019 - mass. 42414; S. 109/2018 - mass. 41114; S. 52/2017 - mass. 39350; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 288/2013 - mass. 37485).