Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 336/05 D. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - ASSIMILAZIONE AD OGNI EFFETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, CON APPLICAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RELATIVA AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/05 D. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - ASSIMILAZIONE AD OGNI EFFETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, CON APPLICAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RELATIVA AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse si applichi la normativa vigente in materia, sollevata sul presupposto della asserita lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse si applichi la normativa vigente in materia, sollevata sul presupposto della asserita lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 86
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte