Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29724  29725  29726  29727  29728  29729  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 E. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE, OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI DI UNIFORMARVISI - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sollevata sul presupposto che le norme censurate, vincolando le Regioni anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbero alle Regioni medesime di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità. Infatti, questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). Orbene, la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 86  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte