Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 336/05 E. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE, OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI DI UNIFORMARVISI - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/05 E. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE, OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI DI UNIFORMARVISI - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sollevata sul presupposto che le norme censurate, vincolando le Regioni anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbero alle Regioni medesime di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità. Infatti, questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). Orbene, la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sollevata sul presupposto che le norme censurate, vincolando le Regioni anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbero alle Regioni medesime di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità. Infatti, questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). Orbene, la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 86
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte