Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29723  29725  29726  29727  29728  29729  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 F. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI - INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI EMISSIONE - AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PREVIO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’ARPA DELLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON I LIMITI DI ESPOSIZIONE, I VALORI DI ATTENZIONE, GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ossia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, sollevata sul presupposto che il vincolo degli obiettivi di qualità ponga una limitazione costituzionalmente illegittima alle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti, secondo quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 324 e n. 307 del 2003. Infatti, l'art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (…) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi». In sostanza, la norma impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 87  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte