Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29723  29724  29725  29727  29728  29729  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 H. TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCE DI ATTIVITÀ - PREVISIONE DI SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede una ipotesi di silenzio assenso per le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, sollevata sul presupposto della asserita natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principî fondamentali.

- Cfr. sentenza n. 307/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 87  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte