Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 336/05 H. TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCE DI ATTIVITÀ - PREVISIONE DI SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/05 H. TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCE DI ATTIVITÀ - PREVISIONE DI SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede una ipotesi di silenzio assenso per le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, sollevata sul presupposto della asserita natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principî fondamentali.
- Cfr. sentenza n. 307/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede una ipotesi di silenzio assenso per le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, sollevata sul presupposto della asserita natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principî fondamentali.
- Cfr. sentenza n. 307/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 87
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte