Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29723  29724  29725  29726  29728  29729  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 I. TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - NECESSITÀ DI OPERE CIVILI, SCAVI O OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PROCEDIMENTO CON PREVISIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DEL SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale per l'ipotesi in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, definisce un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio-assenso e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere. Infatti, le censure proposte sono analoghe a quelle sollevate avverso l'art. 87. Orbene, la norma impugnata non determina alcun 'vulnus' alle competenze regionali per le medesime ragioni esposte in relazione alle censure rivolte nei confronti dell'art. 87.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 88  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte