Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29723  29724  29725  29726  29727  29729  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 L. TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - REGOLE DI CONDIVISIONE DELLO SCAVO E DI COUBICAZIONE DEI CAVI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - GENERICITÀ DELLA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nella parte in cui definisce le regole concernenti la «condivisione dello scavo» e la «coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica», proposta in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 89  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte