Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/07/2005;  Decisione del  14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29719  29720  29721  29722  29723  29724  29725  29726  29727  29728  29730  29731  29732


Titolo
SENT. 336/05 M. TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTO DI RETI O ESERCIZIO DEI SERVIZI - DIVIETO DI ONERI O CANONI CHE NON SIANO FISSATI CON LEGGE - OBBLIGO DEGLI OPERATORI CHE FORNISCONO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI TENERE INDENNE L’ENTE LOCALE DALLE SPESE NECESSARIE - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE E FINANZIARIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge (comma 1) e stabilisce, altresì, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo – fatta eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa norma in esame – di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale (comma 2), proposta a causa della asserita lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni. Infatti, sotto il primo profilo va osservato che la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. Sotto il secondo profilo deve osservarsi che la norma statale non attribuisce né tantomeno disciplina, per gli scopi indicati dal quarto comma dell'art. 119 della Costituzione, funzioni di “determinate” Regioni, con conseguente necessità di “destinazione di risorse”, limitandosi a porre a carico degli operatori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali. Tali oneri sono strettamente funzionali alla copertura di costi, specificamente indicati dal secondo comma dell'art. 93, sostenuti per l'esercizio di un'attività non riconducibile a “funzioni regionali” diverse da quelle “ordinarie”, bensì all'operato di soggetti privati che svolgono attività di impresa, ancorché connessa all'erogazione del “servizio pubblico” di comunicazione elettronica.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 93  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte