Sentenza 336/2005 (ECLI:IT:COST:2005:336)
Massima numero 29730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Titolo
SENT. 336/05 N. TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI E CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA O TUBAZIONI - NECESSITÀ DI NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, E POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA, NONCHÉ DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/05 N. TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI E CONDUTTURE DI ENERGIA ELETTRICA O TUBAZIONI - NECESSITÀ DI NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, E POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA, NONCHÉ DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori, proposta per l’asserita lesione della competenza legislativa concorrente regionale, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata, e della competenza amministrativa. Infatti, questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico. La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori, proposta per l’asserita lesione della competenza legislativa concorrente regionale, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata, e della competenza amministrativa. Infatti, questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico. La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 95
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte