Sentenza 338/2005 (ECLI:IT:COST:2005:338)
Massima numero 29734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 338/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE - PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA - DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DI RIFERIMENTO - IMPOSIZIONE DI LIMITI TABELLARI - DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE PER VANIFICAZIONE DELLA FUNZIONE PROPRIA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AI LIMITI IMPOSTI DALLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 338/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE - PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA - DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DI RIFERIMENTO - IMPOSIZIONE DI LIMITI TABELLARI - DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE PER VANIFICAZIONE DELLA FUNZIONE PROPRIA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AI LIMITI IMPOSTI DALLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il limite alla discrezionalità del legislatore nella scelta dei criteri di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, ravvisabile nell’assenza, nella normativa implicata, di una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell’anzianità minima contributiva, non opera nella ipotesi di versamenti volontari necessari al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima, posto che, come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, non si rinvengono […] principi costituzionali, che impongano in ogni caso a tutti gli effetti l’equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria”, con la conseguenza che rimane nell’ambito della discrezionalità legislativa la scelta di un limite massimo alla retribuzione pensionabile per il prosecutore volontario, previsto dalle norme denunciate pur dopo il mutamento normativo recato, nell’ambito del sistema di contribuzione obbligatoria, dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, senza con ciò che venga alterata la funzione propria della contribuzione volontaria; né può affermarsi una equiparazione a tutti gli effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria, poiché diversa è la posizione del lavoratore in attività rispetto a quella del lavoratore che, cessato dal servizio, non ha ancora raggiunto l’anzianità contributiva minima; né, infine, le mere conseguenze di fatto nell’applicazione delle norme denunciate possono rilevare ai fini dello scrutinio di costituzionalità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella parte in cui “le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria (comma terzo); “a decorrere dall’anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento”; (quinto comma ); per il calcolo della retribuzione pensionabile si prenda in considerazione “la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione”.
- Sui limiti imposti alla discrezionalità del legislatore circa il criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile cfr. sentenza citata n. 432/1999.
- Circa la funzione della prosecuzione volontaria, cfr. sentenze citate nn. 37/1982 e 574/1987.
- Altre sentenze citate nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 338/1995, 264/1994, 427/1997, 201/1999.
Il limite alla discrezionalità del legislatore nella scelta dei criteri di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, ravvisabile nell’assenza, nella normativa implicata, di una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell’anzianità minima contributiva, non opera nella ipotesi di versamenti volontari necessari al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima, posto che, come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, non si rinvengono […] principi costituzionali, che impongano in ogni caso a tutti gli effetti l’equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria”, con la conseguenza che rimane nell’ambito della discrezionalità legislativa la scelta di un limite massimo alla retribuzione pensionabile per il prosecutore volontario, previsto dalle norme denunciate pur dopo il mutamento normativo recato, nell’ambito del sistema di contribuzione obbligatoria, dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, senza con ciò che venga alterata la funzione propria della contribuzione volontaria; né può affermarsi una equiparazione a tutti gli effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria, poiché diversa è la posizione del lavoratore in attività rispetto a quella del lavoratore che, cessato dal servizio, non ha ancora raggiunto l’anzianità contributiva minima; né, infine, le mere conseguenze di fatto nell’applicazione delle norme denunciate possono rilevare ai fini dello scrutinio di costituzionalità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella parte in cui “le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria (comma terzo); “a decorrere dall’anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento”; (quinto comma ); per il calcolo della retribuzione pensionabile si prenda in considerazione “la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione”.
- Sui limiti imposti alla discrezionalità del legislatore circa il criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile cfr. sentenza citata n. 432/1999.
- Circa la funzione della prosecuzione volontaria, cfr. sentenze citate nn. 37/1982 e 574/1987.
- Altre sentenze citate nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 338/1995, 264/1994, 427/1997, 201/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/07/1981
n. 402
art. 2
co. 3
legge
26/09/1981
n. 537
art.
co.
decreto-legge
29/07/1981
n. 402
art. 2
co. 5
decreto-legge
29/07/1981
n. 402
art. 2
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte