Ordinanza 340/2005 (ECLI:IT:COST:2005:340)
Massima numero 29736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
29737
Titolo
ORD. 340/05 A. IMPOSTE E TASSE - CONDONO FISCALE - PUNIBILITÀ DEL REATO DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, PRECLUSIONE ALLA PUNIBILITÀ PER IL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE, NONCHÉ DI UTILITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE - CENSURE DI NORME DI CUI IL RIMETTENTE NON DEVE FARE ALCUNA APPLICAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 340/05 A. IMPOSTE E TASSE - CONDONO FISCALE - PUNIBILITÀ DEL REATO DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, PRECLUSIONE ALLA PUNIBILITÀ PER IL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE, NONCHÉ DI UTILITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE - CENSURE DI NORME DI CUI IL RIMETTENTE NON DEVE FARE ALCUNA APPLICAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia penale. Da un lato, infatti, le disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere esclusivamente sulle impugnazioni proposte dai contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro istanze di rimborso dell’IVA; dall’altro, sul punto della rilevanza degli effetti penali della disciplina censurata, il giudice 'a quo' ha omesso di fornire qualsiasi motivazione al riguardo.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia penale. Da un lato, infatti, le disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere esclusivamente sulle impugnazioni proposte dai contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro istanze di rimborso dell’IVA; dall’altro, sul punto della rilevanza degli effetti penali della disciplina censurata, il giudice 'a quo' ha omesso di fornire qualsiasi motivazione al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 9
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 10
legge
27/12/2002
n. 289
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte