Ordinanza 340/2005 (ECLI:IT:COST:2005:340)
Massima numero 29737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
29736
Titolo
ORD. 340/05 B. IMPOSTE E TASSE - CONDONO FISCALE - RIMBORSI E CREDITI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELL’IVA E DELL’IRAP - PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E INCONTESTABILITÀ DELLE SOMME RICHIESTE - MANCATA PREVISIONE DI UNA NORMA CORRETTIVA CHE SUBORDINI L’OPERATIVITÀ DEL CONDONO ALL’ELIMINAZIONE DELLE DETRAZIONI RISULTATE INDEBITE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE, NONCHÉ DI UTILITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 340/05 B. IMPOSTE E TASSE - CONDONO FISCALE - RIMBORSI E CREDITI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELL’IVA E DELL’IRAP - PRECLUSIONE DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E INCONTESTABILITÀ DELLE SOMME RICHIESTE - MANCATA PREVISIONE DI UNA NORMA CORRETTIVA CHE SUBORDINI L’OPERATIVITÀ DEL CONDONO ALL’ELIMINAZIONE DELLE DETRAZIONI RISULTATE INDEBITE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E SOLIDARIETÀ SOCIALE, NONCHÉ DI UTILITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria. Il giudice 'a quo', infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che il perfezionamento del condono precluderebbe all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’IVA anche nella ipotesi in cui il rimborso si basi sulla fatturazione di operazioni inesistenti e l’importo dell’IVA non sia mai stato versato. Invero, dalla semplice lettura delle norme denunciate, dalla natura del condono, nonché dalla giurisprudenza di legittimità emerge un esito interpretativo diverso, vale a dire che le disposizioni censurate vanno intese nel senso che il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa al rimborso sia riscontrata fondata; non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti; mentre, infine, nell’ipotesi di operazioni inesistenti, le disposizioni censurate non impongono affatto all’erario di procedere al rimborso, nel casi di intervenuto condono fiscale, né inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria. Il giudice 'a quo', infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che il perfezionamento del condono precluderebbe all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’IVA anche nella ipotesi in cui il rimborso si basi sulla fatturazione di operazioni inesistenti e l’importo dell’IVA non sia mai stato versato. Invero, dalla semplice lettura delle norme denunciate, dalla natura del condono, nonché dalla giurisprudenza di legittimità emerge un esito interpretativo diverso, vale a dire che le disposizioni censurate vanno intese nel senso che il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa al rimborso sia riscontrata fondata; non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti; mentre, infine, nell’ipotesi di operazioni inesistenti, le disposizioni censurate non impongono affatto all’erario di procedere al rimborso, nel casi di intervenuto condono fiscale, né inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 9
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 10
legge
27/12/2002
n. 289
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte