Ordinanza 341/2005 (ECLI:IT:COST:2005:341)
Massima numero 29738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
14/07/2005; Decisione del
14/07/2005
Deposito del 27/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 341/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE - GIUDIZI RIGUARDANTI I CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI E FORMULARI (C.D. DI MASSA) - ELIMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE SECONDO EQUITÀ - APPLICAZIONE DELLA REGOLA AI GIUDIZI PENDENTI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, DELLE GARANZIE GIURISDIZIONALI, IRRAGIONEVOLEZZA - CENSURA DI NORMA CHE NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 341/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE - GIUDIZI RIGUARDANTI I CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI E FORMULARI (C.D. DI MASSA) - ELIMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE SECONDO EQUITÀ - APPLICAZIONE DELLA REGOLA AI GIUDIZI PENDENTI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, DELLE GARANZIE GIURISDIZIONALI, IRRAGIONEVOLEZZA - CENSURA DI NORMA CHE NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, modificando l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, “sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.”. Il giudice 'a quo', infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, poiché l’art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003 ha stabilito che le disposizioni di cui alla norma censurata “si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”, mentre, nel giudizio principale, l’atto di citazione è stato notificato in data 19 gennaio 2003.
- Ordinanza citata n. 299/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, modificando l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, “sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.”. Il giudice 'a quo', infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, poiché l’art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003 ha stabilito che le disposizioni di cui alla norma censurata “si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”, mentre, nel giudizio principale, l’atto di citazione è stato notificato in data 19 gennaio 2003.
- Ordinanza citata n. 299/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
legge
07/04/2003
n. 63
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte