Sentenza 343/2005 (ECLI:IT:COST:2005:343)
Massima numero 29740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/07/2005; Decisione del
15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 343/05. REGIONE MARCHE - EDILIZIA E URBANISTICA - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PER I QUALI NON È PREVISTA L’APPROVAZIONE REGIONALE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI UNA COPIA DAI COMUNI ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA DELEGATA - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 343/05. REGIONE MARCHE - EDILIZIA E URBANISTICA - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI PER I QUALI NON È PREVISTA L’APPROVAZIONE REGIONALE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI UNA COPIA DAI COMUNI ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA DELEGATA - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). La legge urbanistica della regione Marche, infatti, abolisce l'approvazione regionale degli strumenti attuativi e l’attribuisce al Consiglio comunale (art. 4), e nella procedura di formazione del piano (art. 30), pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia) degli strumenti attuativi comunali, come, invece, previsto dalla legislazione statale con l’art. 24, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, norma preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali, riservando in questo senso la legge statale alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”, di tal che il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione: un siffatto meccanismo, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale, con il quale contrasta, quindi, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione nella legge regionale denunciata.
- In ordine all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, motivata con riferimento ad un parametro costituzionale modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, quando, nella vigenza sia del “vecchio testo” dell'art. 117 Cost. sia del “nuovo”, la Regione debba esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, cfr. sent. n. 200 del 2005.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). La legge urbanistica della regione Marche, infatti, abolisce l'approvazione regionale degli strumenti attuativi e l’attribuisce al Consiglio comunale (art. 4), e nella procedura di formazione del piano (art. 30), pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia) degli strumenti attuativi comunali, come, invece, previsto dalla legislazione statale con l’art. 24, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, norma preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali, riservando in questo senso la legge statale alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”, di tal che il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione: un siffatto meccanismo, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale, con il quale contrasta, quindi, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione nella legge regionale denunciata.
- In ordine all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, motivata con riferimento ad un parametro costituzionale modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, quando, nella vigenza sia del “vecchio testo” dell'art. 117 Cost. sia del “nuovo”, la Regione debba esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, cfr. sent. n. 200 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
05/08/1992
n. 34
art. 4
co.
legge della Regione Marche
05/08/1992
n. 34
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art.