Caccia - Esercizio dell'attività venatoria - Strumenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina dell'utilizzo dei caricatori dei fucili ad anima rigata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie armi, munizioni ed esplosivi e ordine e sicurezza pubblica, con conseguente eccedenza dalla competenza statutaria - Inconferenza dei parametri costituzionali evocati - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 040003).
Sono dichiarate non fondate, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d) e h), Cost. - dell'art. 39, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che modifica l'art. 41 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1998, introducendo il comma 1-bis, secondo cui i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce. Le disposizioni impugnate si inseriscono nella trama della legge regionale sull'attività venatoria, incidendo, in accordo con la disciplina statale di settore, l'ambito materiale - di competenza regionale ex art. 3, lett. i), dello statuto speciale - della caccia. Esse non estendono il proprio ambito di operatività oltre aspetti attinenti all'uso degli strumenti utili all'esercizio dell'attività venatoria, così evitando di invadere la competenza generale dello Stato sull'utilizzo delle armi da fuoco. Né può ritenersi che venga alterato il punto di equilibrio fissato a livello statale, o che siano stati creati pericoli per l'ordine e la sicurezza, atteso che il contenuto delle previsioni regionali è conforme alle norme statali, in particolare all'art. 13 della legge n. 157 del 1992. (Precedenti: S. 9/2016 - mass. 38701).