Sentenza 344/2005 (ECLI:IT:COST:2005:344)
Massima numero 29741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2005;  Decisione del  15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 344/05. TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERREGIONALE TRA LE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO - INTESA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LE REGIONI INTERESSATE, DA ADOTTARSI SULLA BASE DI CRITERI PREDETERMINATI DAL LEGISLATORE STATALE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE RICORRENTE, DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA, DI ADEGUATEZZA E DI SUSSIDIARIETÀ, DI LEALE COLLABORAZIONE E DI RAGIONEVOLEZZA, ECCESSO DI DELEGA - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OLTRE IL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Testo
È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del d. lgs. 1° aprile 2004, n. 111, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, in riferimento all'art. 65 dello statuto nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 Cost., per tardività della notifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il giudizio non può, infatti, ritenersi validamente instaurato in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta nei termini presso l'Avvocatura generale dello Stato: non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Né l'irritualità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, quando tale costituzione sia avvenuta, come nella specie, proprio per eccepire la predetta inammissibilità.
- Sulla mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso presso la Presidenza del Consiglio dei mnistri, vedi ord. n. 42 del 2004 e sent. n. 333 del 2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/04/2004  n. 111  art. 9  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte