Sentenza 345/2005 (ECLI:IT:COST:2005:345)
Massima numero 29745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  15/07/2005;  Decisione del  15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:  29742  29743  29744


Titolo
SENT. 345/05 D. BREVETTI, MARCHI E PRIVATIVE INDUSTRIALI - CERTIFICATO COMPLEMENTARE DI PROTEZIONE PER I PRODOTTI MEDICINALI - RIDUZIONE DELLA DURATA IN VISTA DEL RIALLINEAMENTO CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA - CRITERI DI RICALCOLO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO E, NEI LIMITI DI QUESTO, DEL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ, LESIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - MANIFESTA CARENZA DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, atteso che deve negarsi alla predetta Commissione la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/02/2005  n. 30  art. 61  co. 4

decreto legislativo  10/02/2005  n. 30  art. 61  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte