Ordinanza 346/2005 (ECLI:IT:COST:2005:346)
Massima numero 29746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/07/2005; Decisione del
15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 346/05. ESECUZIONE PENALE - CONDANNATI AMMESSI ALLA SEMILIBERTÀ - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONATA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI IN DANNO DEI MERITEVOLI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 346/05. ESECUZIONE PENALE - CONDANNATI AMMESSI ALLA SEMILIBERTÀ - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONATA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI IN DANNO DEI MERITEVOLI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 79, comma primo, 101, comma secondo, e 102 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1 agosto 2003, n. 207, in quanto, successivamente alla proposizione delle varie questioni, con sentenza n 278 del 2005, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), l. n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena, esclude l’applicazione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della citata sentenza.
Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 79, comma primo, 101, comma secondo, e 102 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1 agosto 2003, n. 207, in quanto, successivamente alla proposizione delle varie questioni, con sentenza n 278 del 2005, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), l. n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena, esclude l’applicazione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della citata sentenza.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte