Ordinanza 347/2005 (ECLI:IT:COST:2005:347)
Massima numero 29747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2005;  Decisione del  15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 347/05. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - IDONEITÀ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE A FAVORE DI SINGOLI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE IN STATO DI ABBANDONO, PRIVAZIONE DEL MINORE STRANIERO DELLE GARANZIE OFFERTE DALLA LEGGE ITALIANA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari.

- Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 29  co. 

legge  31/12/1998  n. 476  art.   co. 

legge  04/05/1983  n. 184  art. 31  co. 2

legge  04/05/1983  n. 184  art. 35  co. 1

legge  04/05/1983  n. 184  art. 36  co. 1

legge  04/05/1983  n. 184  art. 36  co. 2

legge  04/05/1983  n. 184  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte