Ordinanza 350/2005 (ECLI:IT:COST:2005:350)
Massima numero 29753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/07/2005;  Decisione del  15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 350/05. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - SPESE DI GIUSTIZIA - COMPENSI SPETTANTI AI DIFENSORI, AI CONSULENTI, AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE - RIDUZIONE DELLE METÀ NEI PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI STESSI COMPENSI NEL PROCESSO PENALE, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice – che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma dell’art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti – siano ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi. Premesso che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale), mentre risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari.

- Sulla legittimità delle differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo, v. le citate ordinanze n. 317/2004; n. 500/2002; n. 429/1998.

- Sulla diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale, v. la citata sentenza n. 165/1993.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 130  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte