Ordinanza 352/2005 (ECLI:IT:COST:2005:352)
Massima numero 29755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/07/2005;  Decisione del  15/07/2005
Deposito del 29/07/2005; Pubblicazione in G. U. 03/08/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 352/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPUTAZIONE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVA COMUNICAZIONE A DISCOLPA - DENUNCIATA NATURA EVENTUALE E INTERMITTENTE DELLA SANZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETARI DEI VEICOLI, TRA PERSONE GIURIDICHE E PERSONE FISICHE, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 Cost., dell'art. 126-bis, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 - che prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni, i dati personali e della patente del conducente -, a seguito della sent. n. 27 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

- Illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del nuovo codice della strada: sent. n. 27 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 2

decreto legislativo  15/01/2002  n. 9  art. 7  co. 1

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 7  co. 3

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte