Sentenza 355/2005 (ECLI:IT:COST:2005:355)
Massima numero 29758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 30/09/2005; Pubblicazione in G. U. 05/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29759
Titolo
SENT. 355/05 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SOGGETTI DIVERSI (FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI E PROFESSIONALI) DALLA PARTE RICORRENTE E DAL TITOLARE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA IL CUI ATTO È OGGETTO DI CONTESTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - INCONFERENTE RIFERIMENTO DELL'INTERVENIENTE AI PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE NEI GIUDIZI DI AMMISSIBILITÀ DEL 'REFERENDUM'.
SENT. 355/05 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SOGGETTI DIVERSI (FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI E PROFESSIONALI) DALLA PARTE RICORRENTE E DAL TITOLARE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA IL CUI ATTO È OGGETTO DI CONTESTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - INCONFERENTE RIFERIMENTO DELL'INTERVENIENTE AI PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE NEI GIUDIZI DI AMMISSIBILITÀ DEL 'REFERENDUM'.
Testo
E’ inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. Mentre del tutto improprio è il riferimento dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del 'referendum', avuto riguardo all'evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale.
- Vedi, citate, sentenze n. 166/2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49/2003.
E’ inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. Mentre del tutto improprio è il riferimento dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del 'referendum', avuto riguardo all'evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale.
- Vedi, citate, sentenze n. 166/2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte