Sentenza 355/2005 (ECLI:IT:COST:2005:355)
Massima numero 29759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 30/09/2005; Pubblicazione in G. U. 05/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29758
Titolo
SENT. 355/05 B. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE - PRECLUSIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER I NON ISCRITTI - VIOLAZIONE DELLA RISERVA ALLO STATO A FISSARE I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE IMPUGNATA (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
SENT. 355/05 B. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE - PRECLUSIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER I NON ISCRITTI - VIOLAZIONE DELLA RISERVA ALLO STATO A FISSARE I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE IMPUGNATA (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 2, commi 2 e 3, e 3, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore. La materia delle professioni, infatti, appartiene alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale alla competenza regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.
Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 2, commi 2 e 3, e 3, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore. La materia delle professioni, infatti, appartiene alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale alla competenza regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
19/11/2003
n. 17
art. 2
co. 2
legge della Regione Abruzzo
19/11/2003
n. 17
art. 2
co. 3
legge della Regione Abruzzo
19/11/2003
n. 17
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27