Ordinanza 356/2005 (ECLI:IT:COST:2005:356)
Massima numero 29760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 30/09/2005; Pubblicazione in G. U. 05/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 356/05. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLE PERSONE CONDANNATE CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA, PER FATTO COLPEVOLE, DI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, PER I QUALI LA SOSPENSIONE NON SI APPLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.
ORD. 356/05. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLE PERSONE CONDANNATE CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA, PER FATTO COLPEVOLE, DI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, PER I QUALI LA SOSPENSIONE NON SI APPLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, alla luce della sentenza della Corte n. 278 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente ai condannati, i quali abbiano subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa alla detenzione, l'ammissione al beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, alla luce della sentenza della Corte n. 278 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente ai condannati, i quali abbiano subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa alla detenzione, l'ammissione al beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte