Ordinanza 359/2005 (ECLI:IT:COST:2005:359)
Massima numero 29764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 30/09/2005; Pubblicazione in G. U. 05/10/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 359/05. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE RELATIVE ALLE CORSE DEI CAVALLI - SOGGETTI PASSIVI NEL PERIODO DAL GIUGNO 1998 AL FEBBRAIO 1999 - INDIVIDUAZIONE DEMANDATA A REGOLAMENTO GOVERNATIVO DI DELEGIFICAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA RELATIVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE, OMESSA LIMITAZIONE DEL POTERE CONFERITO ALL’AUTORITÀ GOVERNATIVA - QUESTIONI IDENTICHE AD ALTRE GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui demanda ad un regolamento governativo di delegificazione l’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, la questione è stata già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3  co. 78

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte