Sentenza 360/2005 (ECLI:IT:COST:2005:360)
Massima numero 29766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29765
Titolo
SENT. 360/05 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA SULLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - PREVISIONI RIGUARDANTI GLI AMBITI DI INTERVENTO REGIONALE, LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO, GLI INTERVENTI UMANITARI IN CASO DI CALAMITÀ, LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE DI TIPO PROFESSIONALE, LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI, POSTI DALLA NORMATIVA STATALE, ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL’ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 360/05 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA SULLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - PREVISIONI RIGUARDANTI GLI AMBITI DI INTERVENTO REGIONALE, LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO, GLI INTERVENTI UMANITARI IN CASO DI CALAMITÀ, LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE DI TIPO PROFESSIONALE, LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI, POSTI DALLA NORMATIVA STATALE, ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL’ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, sollevata, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto il ricorso, per la genericità delle censure mosse alla legge impugnata, non individua i termini della questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, sollevata, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto il ricorso, per la genericità delle censure mosse alla legge impugnata, non individua i termini della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2002
n. 12
art. 5
co.
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2002
n. 12
art. 6
co.
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2002
n. 12
art. 7
co.
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2002
n. 12
art. 8
co.
legge della Regione Emilia Romagna
24/06/2002
n. 12
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte