Ordinanza 361/2005 (ECLI:IT:COST:2005:361)
Massima numero 29767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 361/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE ANCHE NEL CASO IN CUI ABBIA ESPRESSO PARERE CONTRARIO ALLA CITAZIONE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA VERIFICA, DA PARTE DEL REMITTENTE, DI UNA SOLUZIONE INTERPRETATIVA CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente, prima di affermare che non sarebbe possibile altra soluzione conforme a Costituzione diversa da quella prospettata in via additiva, avrebbe dovuto utilizzare tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce, specie in un contesto in cui sulla disciplina sottoposta a censura si confrontano contrastanti indirizzi giurisprudenziali di legittimità non ancora stabilizzati.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte