Sentenza 249/2022 (ECLI:IT:COST:2022:249)
Massima numero 45193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
09/11/2022; Decisione del
09/11/2022
Deposito del 13/12/2022; Pubblicazione in G. U. 14/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Convenzioni di lottizzazione - Termini di efficacia - Proroga triennale, disposta dalla normativa statale, dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2012 - Mancata previsione da parte della norme censurate - Denunciato contrasto con il principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Convenzioni di lottizzazione - Termini di efficacia - Proroga triennale, disposta dalla normativa statale, dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2012 - Mancata previsione da parte della norme censurate - Denunciato contrasto con il principio di uguaglianza e disparità di trattamento - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012. A fronte della possibilità - prevista sia dalla disciplina statale che da quella provinciale - che la convenzione di lottizzazione abbia termini d'efficacia diversi, e più brevi, di quello decennale del relativo piano, il rimettente non dà conto dei termini previsti dalla convenzione stipulata nel caso sottoposto al suo esame. Lo stesso giudice a quo, inoltre, pur formulando i termini della questione riferendosi al contrasto della normativa censurata con il principio d'eguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., richiamato dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige come limite all'esercizio della potestà normativa primaria della Provincia autonoma, in gran parte dell'ordinanza sembra invece lamentare un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti statutari all'esercizio della potestà normativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori. (Precedenti: S. 196/22 - mass. 45032; S. 136/2022 - mass. 44795; S. 33/22 - mass. 44651; S. 46/2018 - mass. 39915).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012. A fronte della possibilità - prevista sia dalla disciplina statale che da quella provinciale - che la convenzione di lottizzazione abbia termini d'efficacia diversi, e più brevi, di quello decennale del relativo piano, il rimettente non dà conto dei termini previsti dalla convenzione stipulata nel caso sottoposto al suo esame. Lo stesso giudice a quo, inoltre, pur formulando i termini della questione riferendosi al contrasto della normativa censurata con il principio d'eguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., richiamato dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige come limite all'esercizio della potestà normativa primaria della Provincia autonoma, in gran parte dell'ordinanza sembra invece lamentare un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti statutari all'esercizio della potestà normativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori. (Precedenti: S. 196/22 - mass. 45032; S. 136/2022 - mass. 44795; S. 33/22 - mass. 44651; S. 46/2018 - mass. 39915).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
04/08/2015
n. 15
art. 54
co. 1
legge della Provincia autonoma di Trento
04/08/2015
n. 15
art. 121
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte