Ordinanza 363/2005 (ECLI:IT:COST:2005:363)
Massima numero 29771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29770
Titolo
ORD. 363/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO ESPULSO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL MEDESIMO - AUTORIZZAZIONE A RIENTRARE IN ITALIA, PER IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, IPSO IURE, O CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PROCEDENTE, ANZICHÉ DEL QUESTORE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FORMA ANCIPITE - RILEVANZA IPOTETICA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 363/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO ESPULSO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL MEDESIMO - AUTORIZZAZIONE A RIENTRARE IN ITALIA, PER IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, IPSO IURE, O CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PROCEDENTE, ANZICHÉ DEL QUESTORE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FORMA ANCIPITE - RILEVANZA IPOTETICA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 17
co.
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte