Ordinanza 364/2005 (ECLI:IT:COST:2005:364)
Massima numero 29772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29773
Titolo
ORD. 364/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' A UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE EMESSA DA UN DIVERSO GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 364/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' A UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE EMESSA DA UN DIVERSO GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice.
- Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice.
- Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte