Ordinanza 364/2005 (ECLI:IT:COST:2005:364)
Massima numero 29773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29772


Titolo
ORD. 364/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DI STRANIERO A SEGUITO DELL’ARRESTO PER INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMPARTITO DAL QUESTORE - MANCATA POSSIBILITÀ DI PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO CON SENTENZA DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' A UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE EMESSA DA UN DIVERSO GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 216, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’imputato extracomunitario rimesso in libertà nell’ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell’arresto per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso prima che il giudizio penale sia stato definito con sentenza di condanna o assoluzione, dal momento che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ed è del tutto carente di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. Non possono, infatti, avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice.
- Sulla necessità di una motivazione autosufficiente nelle ordinanze di rimessione v., citate, ordd. nn. 84 e 141 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte