Ordinanza 368/2005 (ECLI:IT:COST:2005:368)
Massima numero 29777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29778
Titolo
ORD. 368/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RILASCIARE ALL’ATTO DI CONVALIDA DELL’ARRESTO IL NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DELLO STRANIERO ESPULSO SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
ORD. 368/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RILASCIARE ALL’ATTO DI CONVALIDA DELL’ARRESTO IL NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DELLO STRANIERO ESPULSO SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e «conseguentemente» degli artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per un reato che, quale quello contestato, non consente – in ragione della sua natura contravvenzionale – l'applicazione di misure cautelari personali, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost., posto che, da un lato, la disciplina censurata non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'esigenza di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo – prescritto per il reato in questione dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies – in quanto, non essendo applicabili misure coercitive, il pubblico ministero, avuta notizia dell'arresto, dovrebbe disporre l'immediata liberazione dell'imputato a norma dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., e, d’altro lato, alla rimessione in libertà dell’imputato conseguirebbe, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione in sede di convalida dell'arresto, con la illegittima anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale e la subordinazione della partecipazione dell'imputato al processo ad una autorizzazione amministrativa, in base all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che disciplina il rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e «conseguentemente» degli artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per un reato che, quale quello contestato, non consente – in ragione della sua natura contravvenzionale – l'applicazione di misure cautelari personali, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost., posto che, da un lato, la disciplina censurata non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'esigenza di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo – prescritto per il reato in questione dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies – in quanto, non essendo applicabili misure coercitive, il pubblico ministero, avuta notizia dell'arresto, dovrebbe disporre l'immediata liberazione dell'imputato a norma dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., e, d’altro lato, alla rimessione in libertà dell’imputato conseguirebbe, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione in sede di convalida dell'arresto, con la illegittima anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale e la subordinazione della partecipazione dell'imputato al processo ad una autorizzazione amministrativa, in base all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che disciplina il rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte