Ordinanza 369/2005 (ECLI:IT:COST:2005:369)
Massima numero 29779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29780
Titolo
ORD. 369/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE, NON IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - RICHIESTA DEL QUESTORE DEL NULLA OSTA PER LA ESPULSIONE - DINIEGO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DIFENSIVE DELL’IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
ORD. 369/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE, NON IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - RICHIESTA DEL QUESTORE DEL NULLA OSTA PER LA ESPULSIONE - DINIEGO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DIFENSIVE DELL’IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui, rendendo praticamente automatico il rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), nulla osta cui consegue l'immediato allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato – comprometterebbero anch'esse il diritto di difesa, venendo a costituire una sorta di «privilegio tecnico-processuale» per la pubblica amministrazione non giustificato da esigenze di rango costituzionale.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui, rendendo praticamente automatico il rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (ovvero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, rivolto dal questore allo straniero), nulla osta cui consegue l'immediato allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato – comprometterebbero anch'esse il diritto di difesa, venendo a costituire una sorta di «privilegio tecnico-processuale» per la pubblica amministrazione non giustificato da esigenze di rango costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte