Ordinanza 250/2022 (ECLI:IT:COST:2022:250)
Massima numero 45221
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente de PRETIS  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/11/2022;  Decisione del  24/11/2022
Deposito del 16/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45222


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva della Camera dei deputati - Legittimazione passiva dei singoli organi giurisdizionali - Sussistenza - Parificazione, ai fini dell'ingresso in giudizio, dell'altra Camera (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati, in relazione alle ordinanze emanate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, instaurata nei confronti di un ex deputato, nella parte in cui assegnano al creditore procedente una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 cod. proc. civ.). (Classif. 114003).

Testo

La Camera dei deputati è legittimata a promuovere il (o resistere al) conflitto tra poteri dello Stato in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale, tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all'art. 64 Cost. (Precedenti: S. 241/2009 - mass. 33882; S. 403/1994 - mass. 21268; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 211/2010 - mass. 34741; O. 8/2008 - mass. 32042; O. 217/1994 - mass. 20366).


I singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 157/2022 - mass. 44942; O. 19/2021 - mass. 43577).


Il Senato della Repubblica si pone in identica posizione a quella della Camera dei deputati ricorrente rispetto alle questioni di principio da trattare; pertanto va disposta la notifica anche nei confronti di tale organo del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. (Precedente: O. 91/2016 - mass. 38838).


(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei deputati, in relazione alle ordinanze emanate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, instaurata nei confronti di un ex deputato, nella parte in cui assegnano al creditore procedente una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 cod. proc. civ. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il conflitto e quella dell'organo giurisdizionale ad esserne parte, e, sotto il secondo profilo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, stante la mancata applicazione da parte dell'organo giurisdizionale della fonte normativa regolante la materia, ossia il regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, che si iscrive tra i regolamenti c.d. "minori" o "derivati". Precedenti: O. 208/2022 - mass. 45075; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 155/2017 - mass. 39662; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 286/2014 - mass. 38212; O. 161/2014 - mass. 37992; O. 150/2014 - mass. 37980; O. 53/2014 - mass. 37782).



Atti oggetto del giudizio

 22/01/2019  n.   art.   co. 

 15/12/2021  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37