Ordinanza 375/2005 (ECLI:IT:COST:2005:375)
Massima numero 29790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29789
Titolo
ORD. 375/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (A FRONTE DELL’ESPULSIONE DELLO STRANIERO) - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE MERAMENTE FUTURA E IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 375/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (A FRONTE DELL’ESPULSIONE DELLO STRANIERO) - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE MERAMENTE FUTURA E IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co.
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
codice di procedura penale
n.
art. 558
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
co. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte