Ordinanza 377/2005 (ECLI:IT:COST:2005:377)
Massima numero 29792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29793


Titolo
ORD. 377/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER LA PREVISIONE DELL’ARRESTO OBBLIGATORIO PER IPOTESI CONTRAVVENZIONALI DI SCARSO RILIEVO PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO L’AVVENUTA CONVALIDA DELL’ARRESTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato – l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto. La questione è stata, infatti, sollevata nel corso di un giudizio direttissimo, dopo che il giudice remittente aveva già provveduto alla convalida dell’arresto dell’imputato e, pertanto, in un momento in cui egli aveva esaurito la propria cognizione al riguardo.
- V., citata, ord. n. 405 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 289  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte