Ordinanza 377/2005 (ECLI:IT:COST:2005:377)
Massima numero 29793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 04/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29792


Titolo
ORD. 377/05 B. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - EMISSIONE AUTOMATICA, CONSEGUENTE ALLA CONVALIDA DELL’ARRESTO, DI NULLA OSTA AL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA ESPULSIONE DELL’IMPUTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato – un sostanziale automatismo nel rilascio del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto. La questione è stata, infatti, sollevata nel corso di un giudizio direttissimo, dopo che il giudice remittente aveva già provveduto al rilascio del nulla osta e, pertanto, in un momento in cui egli aveva esaurito la propria cognizione al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

legge  30/07/2002  n. 289  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte