Sentenza 378/2005 (ECLI:IT:COST:2005:378)
Massima numero 29797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29794  29795  29796  29798  29799  29800  29801


Titolo
SENT. 378/05 D. PORTI - AUTORITÀ PORTUALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - NORME PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE - CONFERIMENTO DEL POTERE DI NOMINA E DI REVOCA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREVIA INTESA CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA DISCIPLINA PROCEDIMENTALE POSTA DALLA LEGGE STATALE QUADRO IN MATERIA PORTUALE (ART. 8 LEGGE N. 84 DEL 1994) - DENUNCIATA ESORBITANZA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI PORTI ED AEROPORTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA STESSA MATERIA - CONFIGURABILITÀ, ANCHE DOPO LA MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, DEL POTERE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DA PARTE DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PREVIA INTESA CON LA REGIONE INTERESSATA, QUALE PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio n. 17, nella parte in cui prevede, in riferimento alla procedura di designazione e nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste che, qualora nei termini indicati nel precedente comma non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina “comunque” il Presidente tra personalità esperte nel settore e stabilisce, poi, che spetta al Presidente della Regione decretare, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 7 della legge n. 84 del 1994, la revoca del mandato del Presidente, lo scioglimento del comitato portuale nonché eventuali nomine commissariali. La previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, il quale è posto al vertice di una complessa organizzazione, va vista, infatti, nel contesto della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituisce la legge-quadro in materia di porti e si coordina con l’insieme della legge stessa, contribuendo all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia al pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  24/05/2004  n. 17  art. 9  co. 2

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  24/05/2004  n. 17  art. 9  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte