Minori - In genere - Tutela - Salvaguardia dei suoi interessi morali e materiali - Conseguente obbligo, anche per chi accede alla PMA, di fornire protezione e contestuale diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio - Decorrenza dell'obbligo - Consenso prestato alla PMA. (Classif. 155001).
L’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità nell’ordinamento, specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei suoi diritti, anche nei confronti di chi, facendo accesso alla PMA, si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44632; S. 272/2017 - mass. 41150; S. 31/2012 - mass. 36092).
Con l’affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la relazione tra genitore e minore ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla volontà che porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto. Tale responsabilità e gli obblighi a essa correlati si giustificano alla luce della riconducibilità della nuova vita alla volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale; volontà che, nel caso della procreazione diversa da quella naturale, si svela e si esprime attraverso il consenso prestato al ricorso alle tecniche di PMA. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45737; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 127/2020; S. 237/2019).