Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Finalità - Garanzia della libertà d'iniziativa economica privata e protezione della collettività, in linea con la nozione europea - Affidamento della sua tutela alla potestà legislativa esclusiva statale - Conseguente divieto, per le regioni, di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del testo unico del turismo della Regione Toscana che fa obbligo per il direttore tecnico delle agenzie di viaggi di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia). (Classif. 216038).
La nozione di concorrenza, che non può non riflettere quella operante a livello europeo, comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. La sua tutela non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese; promozione che si realizza, in primo luogo, mediante l’eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Pertanto, le regioni, quando adottano leggi che limitano o ostacolano il libero ingresso di lavoratori e imprese nel mercato e la competizione tra queste ultime, incidono direttamente sull’ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Precedenti: S. 183/2024 - mass. 46577; S. 36/2024 - mass. 46051; S. 14/2004).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 76, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia. La disposizione impugnata dal Governo, che si inserisce all’interno del nuovo codice del turismo regionale, investe un profilo rientrante nell’ampia nozione di concorrenza e introduce un limite all’attività lavorativa del direttore tecnico, che si traduce in una scelta la quale impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato). (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 178/2014 - mass. 38036).