Ordinanza 381/2005 (ECLI:IT:COST:2005:381)
Massima numero 29804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Titolo
ORD. 381/05 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DISPORRE, IN VIA RESIDUALE, L’IMPUTAZIONE COATTA - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATO ESERCIZIO, DA PARTE DEL REMITTENTE, DEI POTERI INTERPRETATIVI RICONOSCIUTIGLI IN VIA ESCLUSIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 381/05 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DISPORRE, IN VIA RESIDUALE, L’IMPUTAZIONE COATTA - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATO ESERCIZIO, DA PARTE DEL REMITTENTE, DEI POTERI INTERPRETATIVI RICONOSCIUTIGLI IN VIA ESCLUSIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato 'ex' art. 21 del citato decreto legislativo possa “disporre”, in via residuale, l’imputazione coatta. Il giudice 'a quo', infatti, non ha utilizzato i poteri interpretativi che la legge gli riconosce in via esclusiva, poiché ha omesso di valutare le varie soluzioni che la giurisprudenza di legittimità ha prospettato in via interpretativa per far fronte all’asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento né ha tenuto in debito conto che la formulazione coatta dell’imputazione potrebbe trovare ingresso ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello stesso decreto legislativo.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato 'ex' art. 21 del citato decreto legislativo possa “disporre”, in via residuale, l’imputazione coatta. Il giudice 'a quo', infatti, non ha utilizzato i poteri interpretativi che la legge gli riconosce in via esclusiva, poiché ha omesso di valutare le varie soluzioni che la giurisprudenza di legittimità ha prospettato in via interpretativa per far fronte all’asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento né ha tenuto in debito conto che la formulazione coatta dell’imputazione potrebbe trovare ingresso ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello stesso decreto legislativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 26
co.
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte