Ordinanza 381/2005 (ECLI:IT:COST:2005:381)
Massima numero 29805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29804  29806  29807


Titolo
ORD. 381/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL RICORSO DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SENZA LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA FONDATEZZA DEI FATTI - LESIONE DELL’EFFETTIVO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE SPETTANTE AL PUBBLICO MINISTERO - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - CONFIGURABILITÀ DELL’OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SOLO NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA APPAIA, SULLA BASE DEL SUO CONTENUTO, NON INAMMISSIBILE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, privando il pubblico ministero della possibilità di valutare i fatti e di verificarne la fondatezza e attribuendogli esclusivamente “il ruolo di formalizzare un’azione penale che ha nel ricorrente l’unico 'dominus', gli sottrae “l’effettivo esercizio dell’azione penale”. La disciplina censurata, infatti non sottrae al pubblico ministero “l’effettivo esercizio dell’azione penale”, poiché egli, pur senza svolgere direttamente alcuna indagine, è tenuto a formulare l’imputazione solo in presenza di una richiesta di citazione a giudizio della persona offesa ritenuta dallo stesso pubblico ministero, all’esito della verifica sui contenuti del ricorso, non inammissibile e non manifestamente infondata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte