Ordinanza 381/2005 (ECLI:IT:COST:2005:381)
Massima numero 29805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Titolo
ORD. 381/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL RICORSO DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SENZA LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA FONDATEZZA DEI FATTI - LESIONE DELL’EFFETTIVO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE SPETTANTE AL PUBBLICO MINISTERO - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - CONFIGURABILITÀ DELL’OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SOLO NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA APPAIA, SULLA BASE DEL SUO CONTENUTO, NON INAMMISSIBILE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 381/05 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL RICORSO DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SENZA LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA FONDATEZZA DEI FATTI - LESIONE DELL’EFFETTIVO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE SPETTANTE AL PUBBLICO MINISTERO - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - CONFIGURABILITÀ DELL’OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE SOLO NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA APPAIA, SULLA BASE DEL SUO CONTENUTO, NON INAMMISSIBILE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, privando il pubblico ministero della possibilità di valutare i fatti e di verificarne la fondatezza e attribuendogli esclusivamente “il ruolo di formalizzare un’azione penale che ha nel ricorrente l’unico 'dominus', gli sottrae “l’effettivo esercizio dell’azione penale”. La disciplina censurata, infatti non sottrae al pubblico ministero “l’effettivo esercizio dell’azione penale”, poiché egli, pur senza svolgere direttamente alcuna indagine, è tenuto a formulare l’imputazione solo in presenza di una richiesta di citazione a giudizio della persona offesa ritenuta dallo stesso pubblico ministero, all’esito della verifica sui contenuti del ricorso, non inammissibile e non manifestamente infondata.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, privando il pubblico ministero della possibilità di valutare i fatti e di verificarne la fondatezza e attribuendogli esclusivamente “il ruolo di formalizzare un’azione penale che ha nel ricorrente l’unico 'dominus', gli sottrae “l’effettivo esercizio dell’azione penale”. La disciplina censurata, infatti non sottrae al pubblico ministero “l’effettivo esercizio dell’azione penale”, poiché egli, pur senza svolgere direttamente alcuna indagine, è tenuto a formulare l’imputazione solo in presenza di una richiesta di citazione a giudizio della persona offesa ritenuta dallo stesso pubblico ministero, all’esito della verifica sui contenuti del ricorso, non inammissibile e non manifestamente infondata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte