Ordinanza 381/2005 (ECLI:IT:COST:2005:381)
Massima numero 29806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29804  29805  29807


Titolo
ORD. 381/05 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI - CONTENUTO - IMPUTAZIONE - MANCATA FORMULAZIONE DELL’IMPUTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA TRASCRIZIONE DELL’ADDEBITO DA PARTE DEL GIUDICE - LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’ESERCIZIO OBBLIGATORIO DELL’AZIONE PENALE SPETTANTE AL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA CONSIDERAZIONE DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 27, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, prescrivendo la trascrizione dell’imputazione tra i requisiti del decreto previsti a pena di nullità, imporrebbe al giudice, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non ritenga di formulare l’imputazione, di trascrivere l’addebito contenuto nel ricorso. Il rimettente, infatti, omette di prendere in esame altre possibili soluzioni che potrebbero essere prospettate alla luce di una interpretazione sistematica della disciplina davanti al giudice di pace.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 27  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte