Ordinanza 381/2005 (ECLI:IT:COST:2005:381)
Massima numero 29807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  28/09/2005;  Decisione del  28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29804  29805  29806


Titolo
ORD. 381/05 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI - CONTENUTO - IMPUTAZIONE - MANCATA FORMULAZIONE DELL’IMPUTAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - RITENUTA IMPOSSIBILITÀ, PER IL GIUDICE, DI EMETTERE IL DECRETO DI CONVOCAZIONE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE, MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUI PARAMETRI EVOCATI E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2000, n. 274, poiché il rimettente non descrive la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati ed alla non manifesta infondatezza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 27  co. 1

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 27  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte